Cherchi & De Vos

Legal News and Blog

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Fiscalità delle società
1 ottobre 2026
Dichiarazione fiscale tardiva: le perdite riportate a nuovo non sono necessariamente perse!

Una dichiarazione tardiva può comportare una maggiorazione d’imposta del 10% e impedire la deduzione delle perdite riportate. Una sentenza di Bruxelles sottolinea l’importanza della buona fede.

Tax Law & Protection
September 8, 2026
Whistleblower status in tax law

Circular 2026/C/39 defines the framework for handling tax reports and protecting whistleblowers.

Fundamental Rights
September 1, 2026
When tax authorities go too far: ECtHR condemns lack of safeguards

Access to bank data without independent review: violation of Article 8 (ECtHR, January 8, 2026).

Crypto & Taxation
August 1, 2026
DAC 8: Do you hold a crypto portfolio? Don’t wait!

Transposition of the DAC 8 Directive: crypto platforms now report your flows to the tax authorities.

European Law & Taxation
March 12, 2026
CJEU strikes down additional centimes charged to non‑residents

Free movement of workers: the Court prohibits additional centimes that increase the tax burden on non‑residents.

January 1, 2026
Capital gains tax

Capital gains: the 10% tax is coming (for real this time)

Innovation & AI
November 15, 2025
Innovation in the Legal Sector

The evolution of mediation and the strategic role of AI for lawyers.

International Taxation
January 15, 2025
Can working abroad create a permanent establishment?

The OECD provides a clarified framework for cross‑border work from a home or “other relevant location”.

Local Taxation
November 13, 2024
No photos, no tax: municipalities reminded of their obligations

(Brussels Court of Appeal judgment of November 13, 2024)

Fiscalità delle società
1 ottobre 2026

Dichiarazione fiscale tardiva: le perdite riportate a nuovo non sono necessariamente perse!

Una dichiarazione dei redditi delle società presentata oltre il termine può comportare conseguenze fiscali particolarmente gravose: una maggiorazione d’imposta del 10%, ma soprattutto l’impossibilità di dedurre le perdite fiscali riportate a nuovo.

Una recente sentenza del Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles offre tuttavia una prospettiva favorevole ai contribuenti. Alla luce di una modifica legislativa e di una pronuncia della Corte costituzionale, il Tribunale ammette che una società possa ottenere l’annullamento della maggiorazione d’imposta dimostrando la propria buona fede, anche in caso di accertamento d’ufficio, con la conseguente possibilità di dedurre le perdite.

Il quadro giuridico: una dichiarazione tardiva dalle conseguenze talvolta pesanti

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, l’articolo 444 del CIR 92 consente all’amministrazione di applicare una maggiorazione d’imposta. Per una prima violazione commessa senza intenzione di evadere l’imposta, l’aliquota era, fino a poco tempo fa, del 10%.

Le conseguenze finanziarie possono tuttavia andare ben oltre tale maggiorazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 206/3, § 1, del CIR 92 (ex articolo 207, settimo comma, del CIR 92), quando viene effettuato un accertamento d’ufficio ed è effettivamente applicata una maggiorazione di almeno il 10%, determinate deduzioni fiscali, in particolare quella delle perdite riportate a nuovo, non possono essere imputate al risultato interessato.

In pratica, una società che dispone di ingenti perdite fiscali riportate a nuovo può quindi essere tassata su utili che, in linea di principio, avrebbe potuto compensare mediante tali perdite.

I fatti

Nel caso sottoposto al Tribunale, una società immobiliare aveva presentato la dichiarazione dei redditi delle società (per il periodo d’imposta 2020) con due mesi e mezzo di ritardo, a seguito di un sollecito dell’amministrazione.

L’amministrazione ha notificato un accertamento d’ufficio riprendendo gli importi dichiarati, ma applicando la maggiorazione del 10% e la limitazione prevista dall’articolo 206/3, § 1, del CIR 92. Dopo il rigetto del reclamo, la società ha adito l’autorità giudiziaria.

Un’evoluzione legislativa e costituzionale determinante

Fino al 2025, l’articolo 444 del CIR 92 attribuiva all’amministrazione un margine di discrezionalità nel rinunciare o meno alla maggiorazione del 10% in caso di prima violazione. Si trattava tuttavia soltanto di una facoltà rimessa alla sua valutazione.

La Corte costituzionale aveva confermato la compatibilità di tale regime, combinato con la limitazione delle deduzioni fiscali prevista dall’articolo 207, settimo comma, del CIR 92, con le disposizioni costituzionali esaminate, in particolare nelle sentenze n. 90/2025 del 19 giugno 2025 e n. 41/2026 del 9 aprile 2026.

La legge-programma del 18 luglio 2025 ha modificato profondamente l’articolo 444 del CIR 92.

Ora l’amministrazione deve rinunciare alla maggiorazione d’imposta per una prima violazione commessa in buona fede. La riforma introduce inoltre una presunzione relativa di buona fede a favore del contribuente.

Tale presunzione non si applica tuttavia in caso di accertamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 351 del CIR 92.

Inizialmente, il legislatore aveva limitato l’applicazione di questo nuovo regime agli accertamenti iscritti a ruolo a partire dal 29 luglio 2025.

Tuttavia, con la sentenza n. 76/2026 del 18 giugno 2026, la Corte costituzionale ha parzialmente annullato tale limitazione temporale della nuova legge, nella misura in cui escludeva gli accertamenti non ancora definitivi e ancora oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario.

La Corte ricorda che le maggiorazioni d’imposta costituiscono sanzioni di natura penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sono pertanto soggette al principio della retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall’articolo 7 della Convenzione.

Di conseguenza, il nuovo regime più favorevole deve poter beneficiare anche ai contribuenti interessati da accertamenti anteriori al 29 luglio 2025, purché non siano ancora definitivi e possano ancora essere sottoposti alla valutazione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.

La Corte precisa nondimeno che, secondo la nuova formulazione dell’articolo 444 del CIR 92, in caso di accertamento d’ufficio il contribuente non beneficia della presunzione legale di buona fede. Conserva tuttavia la possibilità di dimostrare concretamente la propria buona fede per ottenere l’annullamento della maggiorazione.

La decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, la società sosteneva in particolare che il proprio amministratore, residente all’estero, non aveva potuto rientrare in Belgio a causa della pandemia di COVID-19.

Questo argomento non ha convinto il Tribunale, che ha ritenuto non dimostrato che gli obblighi dichiarativi non potessero essere adempiuti a distanza, per via elettronica o tramite un mandatario.

Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto la buona fede della società sulla base di diversi elementi concreti:

  • la dichiarazione è stata presentata a seguito del sollecito dell’amministrazione;
  • l’imposta è stata iscritta a ruolo conformemente alla dichiarazione e le perdite pregresse sono state verificate nel corso del procedimento senza riscontrare alcuna anomalia;
  • l’amministrazione stessa aveva riconosciuto l’assenza di intenzione di evadere l’imposta, riducendo la sanzione amministrativa da 1.250 EUR a 125 EUR.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente dimostrata la buona fede della società.

Ha quindi annullato la maggiorazione d’imposta del 10% e, di conseguenza, disapplicato la limitazione alla deduzione delle perdite fiscali.

In conclusione

Questa decisione ricorda che una dichiarazione fiscale tardiva non comporta necessariamente la perdita del beneficio delle perdite fiscali riportate a nuovo.

Infatti, il divieto di imputare le perdite fiscali riportate a nuovo alla parte del risultato oggetto di un accertamento d’ufficio rimane applicabile nell’ambito del regime attuale.

Tuttavia, poiché tale divieto è subordinato all’effettiva applicazione di una maggiorazione d’imposta di almeno il 10%, l’annullamento della maggiorazione per la buona fede del contribuente fa venir meno anche il fondamento di tale divieto.

Il ragionamento seguito dal Tribunale conserva quindi tutta la sua rilevanza nell’ambito dell’articolo 206/3 del CIR 92.

La decisione riveste particolare interesse per le società che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • è stato effettuato un accertamento d’ufficio con una maggiorazione del 10% per una prima violazione senza intenzione di evadere l’imposta;
  • la limitazione prevista dall’articolo 207, settimo comma, del CIR 92 (attuale articolo 206/3, § 1, del CIR 92) ha privato la società della deduzione delle perdite o di altre deduzioni;
  • l’accertamento non è definitivo ed è ancora oggetto di un reclamo o di un ricorso giudiziario.

La vostra società ha subito una maggiorazione d’imposta del 10% che ha comportato il disconoscimento delle perdite fiscali riportate a nuovo?

Un’analisi della vostra situazione e dello stato del procedimento potrebbe consentire di individuare le possibilità di contestazione e, se del caso, di ottenere una riduzione dell’onere fiscale.