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Innovazione & IA
15 Nov 2025
L’Innovazione nel Settore Legale

L’evoluzione della mediazione e il ruolo strategico dell’IA per gli avvocati.

Fiscalità locale
13 Nov 2024
Senza foto, niente tassa: richiamo all’ordine dei comuni

(Sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 13.11.2024)

Fiscalità internazionale
15 Gen 2025
Lavorare all’estero può creare una stabile organizzazione?

L’OCDE chiarisce il quadro per il lavoro transfrontaliero da casa o da un “altro luogo pertinente”.

01 Gen 2026
La tassazione sulle plusvalenze

Plusvalenze finanziarie: arriva la tassa del 10% (stavolta per davvero)

Diritti fondamentali
08 Gen 2026
Quando il fisco va troppo oltre: la CEDU condanna l’assenza di garanzie nell’accesso ai dati bancari

Accesso ai dati bancari senza controllo indipendente: violazione dell’articolo 8 (CEDU, 8 gennaio 2026).

Innovazione & IA
15 novembre 2025

L’Innovazione nel Settore Legale

L’Evoluzione della Mediazione e il Ruolo Strategico dell’Intelligenza Artificiale per gli Avvocati

Scoprite come l’innovazione sta trasformando l’attività legale ripensando la mediazione e integrando l’intelligenza artificiale come leva strategica per la professione forense.

1. La trasformazione dell’attività legale

Contesto attuale del diritto di fronte alla digitalizzazione

L’attività legale è in fase di trasformazione maggiore sotto l’effetto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica. L’implementazione di piattaforme online, la gestione elettronica dei fascicoli e l’utilizzo di software specializzati hanno permesso di ottimizzare la qualità e la rapidità dei servizi legali.

Le sfide incontrate dai professionisti

I professionisti del diritto devono affrontare diverse sfide maggiori: acquisire rapidamente nuove competenze digitali, rispettare le regolamentazioni in materia di protezione dei dati personali e garantire la sicurezza degli scambi elettronici.

2. La mediazione reinventata dall’innovazione

L’evoluzione delle pratiche di risoluzione dei conflitti

La mediazione conosce una profonda trasformazione grazie ai progressi tecnologici. Le piattaforme online offrono un’interfaccia sicura per lo svolgimento di sessioni a distanza, permettendo ai mediatori di intervenire efficacemente.

I benefici della nuova tecnica

L’integrazione di queste innovazioni permette di offrire servizi più rapidi, efficaci ed economici. Riducendo i tempi di risoluzione e facilitando l’intervento a distanza, questi strumenti migliorano la soddisfazione dei clienti.

3. L’intelligenza artificiale come leva strategica

Applicazioni concrete dell’IA nella pratica legale

Strumenti di analisi documentale permettono di automatizzare la revisione di contratti o fascicoli. La ricerca giuridica automatizzata facilita l’accesso a una giurisprudenza pertinente. Alcuni sistemi di IA possono prevedere l’esito probabile di una controversia analizzando decisioni precedenti.

Integrazione dell’IA nella gestione dei fascicoli

L’IA migliora l’efficienza dei processi interni, facilita il monitoraggio dell’avanzamento delle cause e automatizza compiti come la fatturazione. L’utilizzo di chatbot assicura un accompagnamento personalizzato e migliora l’esperienza clienti.

Questioni etiche e regolamentari

La trasparenza degli algoritmi, la protezione dei dati personali e la responsabilità in caso di errori costituiscono sfide maggiori. I professionisti devono vigilare sul rispetto stretto delle norme deontologiche.

4. Conclusione

L’integrazione delle innovazioni tecnologiche rappresenta un’opportunità maggiore per il settore legale. I professionisti devono adottare un approccio proattivo investendo nella loro formazione e integrando queste tecnologie nella loro pratica quotidiana per offrire servizi di migliore qualità.

Fiscalità locale
13 novembre 2024

Senza foto, niente tassa: richiamo all’ordine dei comuni

(Sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 13.11.2024)

Alcuni comuni belgi hanno istituito una tassa sugli immobili totalmente e/o parzialmente inoccupati. È il caso, in particolare, dei comuni di Meise, Ternat, Zemst, Wemmel e Vilvoorde, che si sono dotati di un regolamento fiscale applicabile sul loro territorio.

La presenza, all’interno del territorio comunale, di immobili totalmente o parzialmente inoccupati, nonché di terreni abbandonati, è suscettibile, per questi comuni, di nuocere all’attrattiva dei quartieri interessati, in particolare quando questi beni sono situati lungo la pubblica via, e di frenare tanto lo sviluppo abitativo quanto le attività commerciali ed economiche.

Tuttavia, queste tasse fanno gravare su alcuni contribuenti un onere fiscale considerevole.

Il 13 novembre 2024, la Corte d’appello di Bruxelles ha ricordato con forza che questi strumenti, sebbene perseguano un obiettivo legittimo, possono produrre effetti solo a condizione di rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla normativa applicabile.

Nella vicenda che ha dato luogo a questa sentenza, un immobile era stato iscritto in un registro comunale degli immobili inoccupati. Tale iscrizione ha comportato l’applicazione della corrispondente tassa comunale. La società proprietaria ha contestato questa decisione, sostenendo che l’immobile era dato in locazione nell’ambito di un contratto di locazione registrato e che nessuna indagine fattuale seria era stata condotta dal comune. Essa ha soprattutto sollevato un’irregolarità fondamentale: l’atto amministrativo di constatazione dell’inoccupazione non conteneva alcun dossier fotografico, nonostante tanto il regolamento comunale quanto un decreto fiammingo del 10 luglio 2009 impongano espressamente tale documento.

La Corte d’appello ricorda a tal proposito il quadro legale applicabile. L’atto amministrativo che fonda un’iscrizione nel registro degli immobili inoccupati deve comprendere tre elementi indissociabili: un atto numerato, una relazione descrittiva e un dossier fotografico destinato a supportare materialmente la constatazione dell’inoccupazione. Questo dossier fotografico costituisce un requisito di forma sostanziale; la sua assenza incide direttamente sulla validità dell’atto.

Orbene, nel caso di specie, se l’atto era sì numerato, non conteneva alcuna fotografia e non faceva neppure riferimento a tale dossier. I documenti prodotti dal comune (semplici stampe tratte dal registro della popolazione) non potevano supplire a questa carenza.

La conseguenza giuridica è netta: in mancanza del rispetto di una condizione formale essenziale, l’atto amministrativo è irregolare e non può servire da valido fondamento all’iscrizione dell’immobile nel registro degli immobili inoccupati. Questa irregolarità basta, da sola, a comportare l’annullamento della tassa, senza che sia necessario per la Corte esaminare gli altri mezzi invocati dalle parti, in particolare quelli relativi all’effettiva occupazione del bene.

Fiscalità internazionale
15 gennaio 2025

Lavorare all’estero può creare una stabile organizzazione?

L’OCDE fornisce un quadro chiarito per il lavoro transfrontaliero da casa o da un “altro luogo pertinente”.

In quali circostanze l’ufficio domestico di un dipendente può costituire una stabile organizzazione (SO) del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 5 delle convenzioni fiscali? In assenza di disposizioni esplicite nelle convenzioni fiscali, gli Stati hanno adottato varie soluzioni (accordi interpretativi o linee guida amministrative) spesso divergenti, creando un rischio di interpretazioni incoerenti e, potenzialmente, di doppia imposizione.

Nell’aggiornamento 2025 dei Commentari del Modello di Convenzione Fiscale OCSE, l’OCSE affronta ora esplicitamente i casi in cui un individuo svolge tutto o parte del proprio lavoro, per motivi personali, in un “altro luogo pertinente” situato nell’altro Stato contraente che non è né i locali dell’impresa, né quelli di un’altra impresa collegata (cliente, fornitore, impresa associata). Questo “altro luogo pertinente” può essere il domicilio, ma anche una residenza secondaria, una locazione vacanza, il domicilio di un parente, ecc.

Essi spiegano anche perché questi luoghi si distinguono dai siti “classici”: sono spesso sotto il controllo dell’individuo, non accessibili ad altre persone dell’impresa, e più strettamente legati alla sfera privata, il che rende l’analisi più delicata.

Il ragionamento in tre fasi

1) Soglia del 50%

(paragrafi 44.8 e seguenti dei nuovi commentari OCSE sull’articolo 5)

Quando il dipendente lavora il 50% o meno del suo tempo dal proprio domicilio o da questo altro luogo pertinente in un periodo di dodici mesi, l’ufficio domestico non dovrebbe in principio costituire una stabile organizzazione del datore di lavoro.

2) Esistenza di una ragione commerciale

(paragrafi 44.11 e seguenti)

Quando il dipendente svolge più del 50% del suo tempo di lavoro dal proprio domicilio o da un altro luogo pertinente, occorre esaminare se la sua presenza in tale Stato sia giustificata da una ragione commerciale. Tale ragione può in particolare essere ravvisata quando la presenza fisica del dipendente in tale Stato facilita l’esercizio dell’attività dell’impresa, segnatamente consentendo l’accesso a risorse, infrastrutture o persone (come clienti, fornitori o altri partner) che sono necessarie all’esercizio di tale attività.

3) Natura delle attività svolte

(paragrafo 44.5)

Anche se le due condizioni precedenti sono soddisfatte, una stabile organizzazione non dovrebbe essere riconosciuta se le attività svolte al domicilio sono preparatorie o ausiliarie conformemente all’articolo 5(4) del Modello OCSE.

Conclusione

L’aggiornamento 2025 dei Commentari OCSE sull’articolo 5 segna un’evoluzione importante nell’analisi del rischio di stabile organizzazione in un contesto di lavoro transfrontaliero e di lavoro a domicilio. I nuovi paragrafi 44.1 a 44.21 introducono un quadro più strutturato per valutare le situazioni in cui un domicilio o un “altro luogo pertinente” può costituire una sede fissa di affari dell’impresa.

Parallelamente, l’aggiornamento ricorda che l’esistenza di una stabile organizzazione resta soggetta alle condizioni generali dell’articolo 5, in particolare la permanenza dell’installazione e il carattere non preparatorio o ausiliario delle attività svolte.

Nel complesso, questi sviluppi mirano a rafforzare la certezza giuridica e la coerenza dell’interpretazione dell’articolo 5 di fronte alle nuove forme di organizzazione del lavoro. La loro applicazione pratica dipenderà tuttavia dal modo in cui le amministrazioni fiscali e le giurisdizioni integreranno questi orientamenti nell’interpretazione delle convenzioni fiscali esistenti.

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01 gennaio 2026

La tassazione sulle plusvalenze

Plusvalenze finanziarie: arriva la tassa del 10% (stavolta per davvero)

Ci siamo.

Il governo federale ha annunciato l’instaurazione di una tassazione del 10% sulle plusvalenze
realizzate sugli attivi finanziari. Una riforma maggiore che impatterà numerosi
investitori.

Quali prodotti sono interessati?

La tassa riguarda le plusvalenze su attivi finanziari, ripartite in quattro grandi categorie:

Strumenti finanziari
Azioni (quotate o non), obbligazioni, fondi, ETF, prodotti derivati (opzioni, futures,
swap), certificati di deposito.

Contratti di assicurazione
Assicurazioni vita (rami 21, 23, 26 e 44).

Crypto-attivi
Coin, token, NFT, stablecoin.

Valute e assimilati
Oro d’investimento, monete digitali di banche centrali (es. futuro euro
digitale), moneta elettronica fuori conti di pagamento.

Importanti esclusioni da conoscere

Il legislatore ha tuttavia previsto diverse esenzioni notevoli:

  • risparmio-pensione, risparmio a lungo termine e assicurazioni di gruppo;
  • oggetti di valore (argento, gioielli, opere d’arte, ecc.), fuori oro d’investimento;
  • redditi già soggetti alla ritenuta alla fonte del 30% (dividendi, interessi, cedole);
  • redditi già oggetto della tassa Cayman;
  • plusvalenze realizzate in occasione di uno scioglimento di comunione consecutivo, entro un termine di tre
    anni, a un decesso, un divorzio o una fine di coabitazione legale o di fatto.

Un’esenzione… parziale

Buona notizia (almeno in parte):
i primi 10.000 € di plusvalenze per persona non sono tassati (comprese per le
coppie sposate con un conto congiunto).

Questa esenzione è riportabile su un periodo massimo di cinque anni.

Come sarà percepita la tassa?

La tassazione prenderà la forma di una ritenuta alla fonte del 10%, trattenuta direttamente dall’
istituzione finanziaria o dall’assicuratore, senza applicazione immediata dell’esenzione.

Spetterà poi al contribuente richiedere il rimborso della parte esentata
tramite la sua dichiarazione fiscale.

A partire da quando?

L’entrata in vigore è annunciata per il 1º gennaio 2026.

Attenzione tuttavia: nessun testo definitivo è stato ancora pubblicato. Il governo
prevede nondimeno un’applicazione retroattiva, prendendo in considerazione la plusvalenza
storica ferma al 31 dicembre 2025, dalla pubblicazione della legge.

Avete dubbi, timori, domande?

Siamo qui per accompagnarvi nelle vostre procedure!

Diritti fondamentali
8 gennaio 2026

Quando il fisco va troppo oltre: la CEDU condanna l’assenza di garanzie nell’accesso ai dati bancari

Ferrieri e Bonassisa c. Italia (CEDU, 8 gennaio 2026)

In un caso portato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, due contribuenti italiani hanno scoperto che l’amministrazione fiscale aveva chiesto alle loro banche di trasmettere l’intero insieme dei loro dati bancari (conti, transazioni, operazioni finanziarie) nell’ambito di controlli fiscali. Queste misure erano state autorizzate internamente dall’amministrazione, senza intervento di un giudice e senza preventiva informazione dettagliata degli interessati.

I ricorrenti denunciavano un meccanismo che consentiva un accesso molto ampio ai dati bancari, senza un quadro sufficiente. Secondo loro, la legge italiana era troppo vaga, lasciava un margine di apprezzamento eccessivo all’amministrazione e non prevedeva alcun controllo effettivo, né prima né dopo la misura.

Il governo sosteneva, al contrario, che queste misure si basavano su una base legale chiara e perseguivano il legittimo obiettivo di lotta alla frode fiscale, con garanzie procedurali e ricorsi esistenti.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ricorda che l’accesso ai dati bancari costituisce un’ingerenza nella vita privata tutelata dall’articolo 8 CEDU. Sebbene la lotta alla frode fiscale possa giustificarla, è necessario che l’ingerenza sia «prevista dalla legge» e corredata di garanzie sufficienti contro l’arbitrio.

Ora, la Corte constata che il quadro giuridico italiano è insufficiente. I testi sono troppo generali e lasciano alle autorità una discrezionalità eccessiva, mentre i criteri desunti da circolari amministrative non sono vincolanti e le autorizzazioni non devono essere motivate. Soprattutto, mancano le garanzie procedurali: assenza di controllo giudiziario preventivo e ricorsi ex post inefficaci o incerti.

La Corte conclude pertanto che il meccanismo non protegge sufficientemente contro l’arbitrio e che l’ingerenza non può considerarsi «prevista dalla legge». Constata quindi una violazione dell’articolo 8 CEDU.

Sottolineando il carattere sistemico del problema, la Corte invita l’Italia a riformare il proprio quadro giuridico precisando le condizioni di accesso ai dati bancari, imponendo una motivazione delle decisioni e instaurando un controllo effettivo, giudiziario o indipendente.

Al di là del caso italiano, questa sentenza è suscettibile di avere ripercussioni in altri Stati: qualsiasi accesso amministrativo diretto ai dati bancari senza un controllo indipendente effettivo potrebbe essere indebolito alla luce di questa giurisprudenza.